Si, nella casistica degli interventi ammessi alla detrazione 50% rientrano anche le stufe a pellet: le spese sostenute per il loro acquisto e la loro installazione possono essere dedotte purchè il rendimento diretto della stufa non sia inferiore al 70% (dato individuabile da scheda tecnica). La detrazione riguarda dunque “le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un caminetto o stufa, compresa la realizzazione o il rifacimento della canna fumaria”. La detrazione compete anche in assenza di opere edilizie.
Per fruire della detrazione 50% è però necessario che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto pagante; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario.
Rif. art.16-bis DPR 22 dicembre 1986, n. 917
art. 3 DPR 6 giugno 2001, n. 380